Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi 35 anni si è sviluppato negli Stati Uniti e in Europa un vasto movimento sociale e culturale specificamente attinente alla nozione stessa di «salute», che ha ampiamente orientato l'attenzione dell'utenza verso «nuovi saperi», nuove competenze e nuove professionalità relative a quest'ambito.
      I nuovi saperi espressi possono essere considerati nuovi solo se posti in relazione all'attuale prevalente modello scientifico, ma concretamente derivano da saperi spesso antichissimi (a titolo di esempio la medicina tradizionale cinese e sue derivazioni, le cure con le piante, le tecniche a mediazione corporea come lo shiatsu, eccetera), oppure da saperi semplicemente precedenti all'imporsi del modello scientifico (a titolo di esempio la scoperta delle diluizioni omeopatiche e le svariate filiazioni da essa provenienti).
      Tale complesso di filosofie, tecniche e competenze si è sviluppato in questi anni in modo trasversale, influenzando mutuamente le sue componenti, traendo spunti di sviluppo ulteriore dal confronto con il modello scientifico e producendo per reazione ulteriori nuove competenze e professionalità.
      Contemporaneamente l'ampio grado di accoglienza che l'utenza ha espresso verso le applicazioni di questi nuovi saperi ha prodotto anche un fenomeno di attrazione, e successivamente di reclutamento, di queste applicazioni da parte di figure professionali già esistenti e integrate, culturalmente, nell'ambito del modello scientifico (professioni sanitarie convenzionali).
      Ciò premesso, per meglio comprendere l'ambito in cui si va a collocare l'attività del legislatore, che va a regolamentare le applicazioni professionali derivate da questo

 

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insieme di saperi, deve essere sottolineato che la quasi totalità dei modelli culturali da cui provengono i nuovi saperi e le loro applicazioni non prevede minimamente una distinzione di competenza tra atto terapeutico e atto preventivo, bensì considera in genere le attività di prevenzione e mantenimento della salute come atto terapeutico proprio, mentre l'intervento sulla condizione patologica diviene continuazione, con specifiche metodologie e modalità tecniche, delle stesse logiche espresse dall'attività preventiva. Viceversa il modello scientifico/sanitario distingue chiaramente tra i due momenti riservandosi il diritto-dovere di esclusiva in merito alla terapia.
      Le applicazioni tecniche di tipo terapeutico provenienti dai nuovi saperi vengono fisiologicamente acquisite dalle figure professionali già istituzionalmente abilitate alla terapia anche se, come detto, queste tecniche nascono entro un complesso applicativo che non prevede tale separazione.
      Rispetto alla definizione della presente proposta di legge, inerente a discipline che costituiscono applicazione dei nuovi saperi, è importante sottolineare che questi stessi non possono essere considerati prerogativa di questa o quella professionalità, ma che i saperi in quanto tali sono da sempre patrimonio a cui hanno accesso sia le figure professionali delle discipline olistiche per la salute, sia le figure professionali sanitarie. Esemplificando, non sarà il sapere tradizionale cinese a definire la professionalità del medico agopuntore, ma sarà il campo di attività della figura professionale del medico agopuntore a definire quale aspetto delle applicazioni della medicina tradizionale cinese sarà di sua pertinenza.

1. Discipline olistiche per la salute.

      Il termine «discipline», termine culturalmente differente da quelli che definiscono le professioni sanitarie, porta con sé il senso di una attività auto-educativa connessa alla pratica professionale, sottolineatura che molto bene caratterizza e unifica i postulati principali di tutto il settore. L'inserimento dell'aggettivo «olistiche» a fianco di discipline sottolinea ancora più compiutamente l'approccio al concetto di salute intesa come armonica sinergia tra le funzioni vitali naturali dell'essere umano considerato come «unico irripetibile» e non somma di parti. Da ultimo, l'uso del termine «salute», nel contesto attuale, non apre possibili terreni di confusione con le professioni sanitarie, in quanto fa riferimento allo «stato di benessere, di tranquillità, integrità individuale o collettiva» nell'accezione più ampia del termine.

2. Criteri di riconoscibilità delle discipline olistiche per la salute.

      Nel testo che presentiamo ci si è posti tre fondamentali problemi attinenti alla definizione professionale di operatori che, pur non essendo sanitari, agiscono in un campo, la salute, che necessita di definizioni che siano percepite con chiarezza.
      Questo, soprattutto, a fronte di una vasta area disciplinare in cui l'incrociarsi dei diversi saperi ed esperienze ha creato settori di grande ricchezza propositiva, ma a volte troppo indefiniti o indefinibili rispetto a una parametrazione chiara:

          a) il problema dell'identificazione dei limiti di attività della figura professionale, problema che alla fine si riassume principalmente nell' identificazione del punto oltre il quale il lavoro di educazione, prevenzione e mantenimento dello stato di salute dell'utente si trasforma in intervento terapeutico;

          b) il problema della affidabilità e della coerenza della formazione, considerando che l'operatore non medico, differentemente dal medico o anche dallo psicologo, non dispone di una «base» formativa omogenea a monte (laurea di indirizzo generale), pur se, come il medico o lo psicologo, opera utilizzando talvolta metodiche anche significativamente diverse pur all'interno della stessa disciplina;

          c) la definizione delle modalità di esercizio della professione, che ha raggiunto un grado sufficiente di elaborazione e un soddisfacente grado di coerenza interna

 

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ad opera del lavoro svolto dalle associazioni di categoria.

      L'individuazione dei criteri indicati ha creato una griglia interpretativa adatta a chiarire quali discipline possano da subito essere incluse nell'elenco proposto, lasciando altre ad un successivo vaglio e inclusione, laddove queste stesse trovassero una definizione migliore.
      Risulta evidente che la percentuale della popolazione italiana che oggi usufruisce o provvede a queste discipline è oramai rilevante (una recente ricerca del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha, per esempio, posto lo shiatsu al quarto posto fra le professioni emergenti in Italia, con circa 50.000 operatori diffusi su tutto il territorio nazionale) e ciò impone al legislatore di dare certezza sia all'utente del suo diritto a ricevere prestazioni professionalmente riconosciute e certificate sia ai molti professionisti che, allo stato, pure confortati dai loro clienti, spesso si trovano a essere oggetto di confusi messaggi istituzionali, alcune volte tesi a un loro riconoscimento e altre volte all'interdizione della loro professione.
      Un punto di forza di molte di queste discipline è sicuramente il lodevole lavoro svolto dalle associazioni di categoria che, in assenza di una normativa, hanno svolto un ruolo realmente supplente contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di formazione, sempre più all'altezza del rapporto con i clienti. Deontologia professionale, curricula formativi, regime di garanzia assicurativa, uniformità dei setting lavorativi, formazione permanente, sono elementi costitutivi della professione a fianco dello specifico disciplinare, andando a rappresentare un comparto di lavoratori che già autonomamente hanno saputo autoregolamentarsi.
      Pure nella loro diversità e notevole eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni princìpi base che le accomunano e ne sono tratto distintivo, di cui in particolare:

          1) l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;

          2) il miglioramento della qualità della vita;

          3) la stimolazione delle risorse naturali della persona;

          4) l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

      In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o i modelli culturali, da cui hanno preso origine.
      Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come «arti manuali», altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e su una funzione di «consulenza», altre ancora uniscono i due aspetti.
      Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei curricula formativi degli operatori a tutela dell'utenza.
      La presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra attenzione, si compone di sei articoli:

          l'articolo 1 definisce il concetto di discipline olistiche per la salute (DOS) e le caratteristiche dell'operatore di DOS;

          l'articolo 2 istituisce l'elenco nazionale delle DOS;

          l'articolo 3 istituisce la Commissione nazionale per le DOS, ne definisce i compiti e la composizione;

          l'articolo 4 fissa i criteri per la formazione dell'operatore di DOS;

          l'articolo 5 reca norme sul rilascio del diploma di operatore di DOS e sull'istituzione del Registro nazionale degli operatori di DOS;

          l'articolo 6, infine, prevede, come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.

 

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